In applicazione dell’articolo 4 comma 3 L. 191/1998 il 23/3/2000 è stato raggiunto l’accordo tra l’ARAN e le associazioni sindacali del settore pubblico.
In applicazione dell’articolo 4 comma 3 L. 191/1998 il 23/3/2000 è stato raggiunto l’accordo tra l’ARAN e le associazioni sindacali del settore pubblico.
L’accordo disciplina in particolare:
1. l’assegnazione dei dipendenti al telelavoro;
a. si stabilisce che:
i. il telelavoro non modifica la natura giuridica del rapporto di lavoro;
ii. tra i lavoratori disponibili vengono scelti per primi quelli che hanno precedenti esperienze nelle mansioni richieste (in quanto potrebbero più agevolmente operare autonomamente);
iii. il telelavoratori possono chiedere la rassegnazione alla sede originaria trascorso un tempo stabilito nel progetto di telelavoro;
2. la postazione di telelavoro e adempimento della P.A.;
a. si ribadisce che gli strumenti di telelavoro sono concessi al pubblico dipendente nell’ambito di un rapoporto di comodato e pertanto:
i. il datore sostiene le spese di installazione collaudo e gestione ivi compreso il mantenimento dei livelli di sicurezza;
ii. fornisce al lavoratore la formazione e l’informazione sulla sicurezza sul lavoro;
iii. comunica al lavoratore le modalità di valutazione del lavoro svolto.
3. i diritti e gli obblighi del telelavoratore;
a. il lavoratore svolge la prestazione nella stessa misura e riceve lo stesso trattamento retributivo previsto per il personale non delocalizzato;
b. in caso di fermi prolungati per problemi strutturali è tenuto al rientro presso la sede di lavoro su richiesta della P.A.;
c. consente l’accesso nella propria abitazione da parte degli addetti alla manutenzione e alla sicurezza;
d. ha diritto a percepire un rimborso elle spese connesse all’effettuazione della prestazione.