Le fonti normative fondamentali in materia sono la legge n.191 del 16/6/1998 (cosiddetta “riforma Bassanini”) e il DPR 8/3/1999 n. 70.
Le fonti normative fondamentali in materia sono la legge n.191 del 16/6/1998 (cosiddetta “riforma Bassanini”) e il DPR 8/3/1999 n. 70.
La Legge “Bassanini” all’articolo 4 recita:
“1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche […] possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.
2. I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro originaria.
3. […] 4.[…]
5. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.”
In attuazione all’articolo 4 è stato approvato il DPR 8/3/1999 n.70 (Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni):
- l’articolo 2 definisce per "telelavoro" la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l'amministrazione cui la prestazione stessa inerisce;
- ai sensi dell’articolo 3 il ricorso al telelavoro deve avvenire sulla base di un progetto generale di telelavoro in cui sono indicati tra gli altri i criteri di verifica dell’effettuazione della prestazione di lavoro;
- l’articolo 4 disciplina le procedure per l’assegnazione al telelavoro e reintegrazione nella sede originaria, stabilendo tra l’altro che la prestazione di telelavoro può effettuarsi nel domicilio del dipendente a condizione che sia ivi disponibile un ambiente di lavoro di cui 'amministrazione abbia preventivamente verificato la conformità alle norme generali di prevenzione e sicurezza delle utenze domestiche. Il dipendente addetto al telelavoro può richiedere per iscritto all'amministrazione di appartenenza di essere reintegrato nella sede di lavoro originaria non prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo fissato dal progetto.
- L’articolo 5 disciplina le caratteristiche della postazione di lavoro stabilendo tra l’altro che La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura ed a spese dell'amministrazione interessata, sulla quale gravano altresì la manutenzione e la gestione di sistemi di supporto per il dipendente ed i relativi costi. Anche le spese relativi ai collegamenti telematici sono a carico della pubblica amministrazione.
Ai sensi dell’articolo 8 si rinvia alla contrattazione collettiva sia adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro, garantendo in ogni caso un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro e, in particolare, una adeguata tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalità per l'accesso al domicilio del dipendente addetto al telelavoro dei soggetti aventi competenza in materia di salute, sicurezza e manutenzione.