Il 9 giugno è stato siglato un accordo interconfederale che ha recepito l'accordo quadro europeo sul telelavoro.
Il 9 giugno è stato siglato un accordo interconfederale che ha recepito l'accordo quadro europeo sul telelavoro.
La prima cosa che l’accordo si preoccupa di dire che il telelavoro è una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro. Pertanto non costituisce un nuovo tipo di contratto, ma solo una modalità di svolgimento del rapporto. Per tornare ad affermazioni già fatte potrebbe darsi che le parti ritengano di stipulare non un contratto di lavoro subordinato ma un rapporto autonomo di collaborazione continuativa e coordinata a progetto. Tutte le disposizioni contrattuali si applicano ovviamente solo al primo caso.
Dal principio secondo cui il telelavoro non costituisce un nuovo contratto di lavoro subordinato ma solo una particolare modalità di svolgimento dello stesso discende il corollario fondamentale che al telelavoro si estendono tutte le garanzie e in generale tutte le regole normative e contrattuali applicabili al rapporto di lavoro subordinato “normale”, cioè svolto all’interno dei locali dell’impresa. Pertanto (articolo 3), il telelavoratore "fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell'impresa". Per esempio, se venissero svolte attività di lavoro notturno, il telelavoratore avrà diritto alla maggiorazione della retribuzione prevista normalmente dalla contrattazione collettiva.
L’accordo interconfederale si occupa poi di una serie di questioni caratteristiche del telelavoro, quali:
- la protezione dei dati elaborati dal telelavoratore;
- il diritto alla riservatezza in capo al telelavoratore;
- la responsabilità sul costo e sulla manutenzione degli strumenti di lavoro che di norma vengono affidati dal datore di lavoro al lavoratore nell’ambito di un rapporto di comodato;
- la salute e la sicurezza del lavoratore, in particolare in ordine all’esposizione al video;
- le norme di tutela atte a impedire il sovraccarico di lavoro e l’isolamento del telelavoratore;
- l’offerta formativa rivolta al telelavoratore;
- i diritti sindacali dei telelavoratori.